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Legge 25/10/1977 n. 8812. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni. Art. 34 1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all’art. 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all’art. 29, per ricoprire il seggio vacante. 2. Il segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L’elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto. 3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all’art. 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo. Art. 35 I membri del Comitato ricevono con l’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazio- Art. 36 Il segretario generale delle Nazioni unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto. Art. 37 1. Il segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell’Organizzazione. 2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno. 3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Art. 38 Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso. Art. 39 1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili. 2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l’altro, le disposizioni seguenti: a) il quorum è di dodici membri; b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. Art. 40 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nei presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti; a) entro un anno dall’entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti; b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. 2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull’applicazione del presente Patto. 3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza. 4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate, da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto. 5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del par. 4 del presente articolo. Art. 41 1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempia agli obblighi derivanti dal presente Patto Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente: a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili; b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l’uno che l’altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all’altro Stato interessato; c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo aver accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente 2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al par. 1 del presente articolo. Della dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l’esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun’altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione. Art. 42 1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all’art. 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto del presente Patto b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un’intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l’accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi. 2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all’art. 41. 3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno. 4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella sede delle Nazioni Unite ovvero nell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati. 5. Il segretariato previsto all’art. 36 presta i suoi servizi anche alle Commissioni nominate in base al presente articolo. 6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente. 7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati: a) se la Commissione non è in grado di completare l’esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l’esame della questione medesima b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti c) se non si giunti ad una soluzione ai sensi della lett. b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi 8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all’art. 41. 9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite. 10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al par. 9 del presente articolo. Art. 43 I membri del Comitato e i membri delle Commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designati ai sensi dell’art. 42 hanno diritto a quelle agevolazioni quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Art. 44 Le disposizioni per l’attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell’uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati; e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro. Art. 45 Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività. PARTE QUINTA Art. 46 Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto. Art. 47 Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali. PARTE SESTA Art. 48 1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. |
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